TFA sostegno: Requisiti partecipazione ITP

E’ bastata una nota Miur ed una sua errata interpretazione di qualche sito specialistico per mandare in panico tantissimi docenti riguardo ai requisti di accesso per il TFA sostegno 2020V ciclo. La nota n. 34823 del 7 novembre 2019 che ha come oggetto chiarimenti sui requisiti d’accesso per i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020, indirizzata alle Università in cui il Miur così scrive:

I requisiti di accesso al V ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017,  così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore”.

Secondo qualche sito specialistico infatti tale nota chiarirebbe che i requisti di accesso per gli ITP per il prossimo corso TFA Sostegno sarebbero quelli previsti fuori dal regime transitorio ovvero laurea breve + 24 CFU. In realtà tali requisti non saranno previsti se non dal 2025/26 come chiariamo in questo articolo normativa alla mano.

E infatti il richiamato art. 3 comma 1 lettera b, del DM 92/2019 prevede che siano ammessi a partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno i candidati in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo [d.lgs. 59/2017] con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. L’equivoco nato per l’errata interpretazione di questa nota da parte di qualche sito specialistico che, probabilmente, ha si fatto riferimento all’art. 5 commi 1 e 2 del dlgs 59/2017 ma ha altresì tralasciato di citare quanto previsto nelle disposizioni transitorie del DM 92/2019 proprio all’art. 5 commi 1 e 2 (non poteva scegliere miglior numerazione dell’articolato del Decreto Ministeriale il legislatore a confondere le idee).

Infatti sempre il DM 92/2019, attualmente in vigore, all’art. 5, prevede delle disposizioni transitorie, regolate dai due commi 1 e 2:

  • il comma 1, che vale in prima applicazione, quindi è valso solo per il TFA sostegno dello scorso ciclo, il primo bandito dopo l’emanazione del DM 92/2019 e pertanto da questo ciclo non costituiscono più titolo di accesso la laurea + 3 anni di servizio, in quanto requisito transitorio per l’a.a. 2018/19: servirà dunque l’abilitazione oppure il possesso congiunto di laurea e i 24 CFU per l’accesso e il servizio potrà solo essere valutato come titolo aggiuntivo nello stilare la graduatoria di ammissione;
  • mentre  il comma 2, come si evince dal testo che riportiamo di seguito, prevede una deroga fino al 2024/25 per gli insegnanti ITP. Solo dal 2025/26 per gli itp varranno dunque i requisiti prescritti dall’art. 5 comma 2 del Dlgs 59/2017: abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di
    • a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso +
    •  b) 24 CFU/CFA  in materie pedagogiche e metodologie didattiche.

Dunque nessuna novità per gli ITP riguardo ai titoli di accesso previsti per partecipare al TFA di sostegno, verrebbe da dire tanto rumore per nulla, anzi per una cattiva interpretazione di commi e articoli di due decreto distinti Dlgs 59/2017 e DM 92/2019 che neanche a farlo apposta hanno la stessa numerazione e che tuttavia coesistono al momento fino al completo superamento delle disposizioni transitorie previste solo dal 2025/26 per gli ITP. Questo il testo dell’articolo 5 del DM 92/2019 commi 1 e 2 tutt’ora in vigore e non certo superabile con una semplice nota Miur:

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Dunque è solo il comma 1 ad essere ormai superato, trovando applicazione solo per lo scorso TFA Sostegno 2018/19 e riferito alle classi di concorso della tabella A mentre per gli ITP appartenenti alle classi di concorso della tabella C il transitorio si esaurirà solo dopo il 2024/25 continuandosi ad applicare gli stessi requisiti che li esonera dai 24 CFU fino a quella data.

FONTE: https://www.professionistiscuola.it/tfa-e-pas/3446-tfa-sostegno-requisiti-partecipazione-itp-restano-gli-stessi-fino-al-2024-25-nota-miur-crea-equivoco-di-interpretazione.html

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