Con la circolare n. 118 del 03 ottobre 2014 è stato illustrato l’incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto Programma “Garanzia Giovani”.
Si è proceduto all’elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute; è stata altresì resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio.
Si ribadisce, in proposito, che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
In allegato si riporta il fac – simile dell’istanza di conferma (allegato n. 1 MOD.GAGI–conferma); tale modulo è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”/ “per tipologia di utente”/ “aziende, consulenti e professionisti”/ “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin).
Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).
In particolare, è necessario che corrispondano:
il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione a tempo determinato; assunzione a tempo indeterminato; trasformazione a tempo indeterminato);
il codice fiscale del lavoratore.
Si precisa che l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta. Si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimane valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane viene profilato, l’istanza, se sussistono tutti gli altri presupposti legittimanti, viene automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma viene accolta, riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante; l’incentivo dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Si sottolinea che nelle ipotesi di ammissione al beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, già oggetto di precedente autorizzazione, all’interno del modulo telematico di conferma viene indicato l’importo complessivo spettante per la somma dei due rapporti; sarà cura del datore di lavoro sottrarre da tale importo la misura di incentivo già goduta; la differenza ottenuta dovrà essere fruita in 12 quote mensili uguali a decorrere dalla trasformazione.
Esempio: in data 01/12/2014 Alfa assume a tempo determinato per sette mesi il lavoratore Beta che ha una classe di profilazione alta. Per tale assunzione ad Alfa viene riconosciuto un bonus pari a 1.500 euro. In data 01/04/2015 Alfa trasforma a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con Beta. Per la successiva trasformazione, ad Alfa spetta un ulteriore bonus pari a 3.000 euro. Alfa sarà quindi autorizzato a godere di un importo complessivo (considerando l’assunzione a tempo determinato e la successiva trasformazione) pari a 4.500 euro. Se per il precedente rapporto Alfa ha già goduto di un importo pari a 1.000 euro, a decorrere dalla trasformazione potrà godere del residuo importo, pari 3.500 euro da dividere in 12 quote mensili, per un importo pari ad 292 euro mensili.
Decorrenza dell’incentivo
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 ha previsto che l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
Nelle more dell’emanazione del presente messaggio, in data 16 dicembre 2014, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014 – che rettifica il D.D. n. 1709 del 08/08/2014, rendendo retroattivi gli incentivi di cui alla misura “Bonus Occupazionale” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” alle assunzioni effettuate a decorrere dal primo maggio 2014.
Con specifico ed ulteriore messaggio verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure finalizzato a consentire l’inoltro di istanze di ammissione al beneficio per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
Per ogni chiarimento o segnalazione relativi all’incentivo i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove si non riesca a evadere il quesito o ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno – preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l’ indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico.
Fruizione dell’incentivo per datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAGI” avente il significato di “incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.
Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla Regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza GAGI.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:
– il codice statistico “GAGI” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;
– il codice “L442” avente il significato di “conguaglio incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014” ;
– il codice “ L443” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”.
I sistemi informativi centrali verificheranno se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento GAGI nell’UniEmens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M301” avente il significato di “Restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”;
– nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Fruizione dell’incentivo per datori di lavoro agricoli
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro, a decorrere dalla denuncia Dmag I trimestre 2015 – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
•nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
◊ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
◊ nel campo CODAGIO, il valore A3:
◊nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
• nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza II e/o III e/o IV trimestre 2014:
◊ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
◊ nel campo CODAGIO, il valore A3:
◊nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
La denuncia Dmag contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n° 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’errore.
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