Disposizioni transitorie OSS e ASO di cui ai DD.AA. n. 2533/2011, n. 377/2019 e n. 1649/2019 – Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO – scarica qui DDG 475 24_06_2020
ART. 1 E’ revocato l’articolo 4 del D.D.G. n. 304 del 17/04/2020 recante “Le esercitazioni, i contenuti teorico-pratici e le attività di tirocinio, secondo quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020 rimangono sospesi fino alla avvenuta cessazione delle misure restrittive governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale, fatta eccezione per le esercitazioni contenute nell’allegato 2 al presente provvedimento”.
ART. 2 Nel rispetto dei protocolli, delle disposizioni e delle linee guida nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, è consentita la ripresa delle attività d’aula dei percorsi formativi di riqualifica in Operatore socio sanitario e di qualifica in Assistente di Studio Odontoiatrico, limitatamente agli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. 304 del 17/04/2020; dette attività, la cui durata non potrà superare le quattro ore giornaliere, non potranno essere svolte nelle stesse giornate in cui viene erogata la Formazione virtuale sincrona di cui al D.D.G. 304/2020.
ART. 3 Gli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. 304 del 17/04/2020 dovranno essere svolti nel rispetto delle Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02/06/2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana.
ART. 4 E’ consentita, a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, la prosecuzione dei tirocini già avviati e l’avvio dei nuovi tirocini; per quanto concerne i tirocini già avviati, è necessario accertare la disponibilità, da parte delle strutture sedi di tirocinio, alla prosecuzione del rapporto convenzionale.
ART. 5 Prima dell’attivazione del tirocinio, l’Ente di formazione deve:
a) acquisire la dichiarazione della Struttura sede di tirocinio, attestante l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
b) ottemperare ad eventuali richieste da parte della Struttura sede di tirocinio in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i tirocinanti per l’accesso alla Struttura.
ART. 6 Prima dell’attivazione del tirocinio, la Struttura sede di tirocinio deve verificare che i tirocinanti siano dotati di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. Lo stesso soggetto ospitante valuterà le più idonee modalità di svolgimento ed organizzazione delle attività, nei limiti delle ore giornaliere e settimanali previste (7; 36) ed, eventualmente in deroga a quanto stabilito dal DA 377/2019, con un ampliamento della fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00.
ART. 7 I tirocinanti hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, protocolli, linee guida, etc, relativi alla sicurezza ed alle norme igienico-sanitarie della Struttura sede di tirocinio. I tirocinanti, tenuto conto della peculiarità delle strutture in cui svolgono l’attività di tirocinio, avranno cura di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili ed improntati all’etica.
ART. 8 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni di cui ai D.A. n. 2533 del 02/12/2011, D.A. n. 377 del 12/03/2019 ed al D.A. n. 1649 del 30/07/2019.
ART. 9 Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n.21/2014 e ss.mm.ii., sul sito web del Dipartimento ASOE
Aggiungi un commento