Ti informiamo che è disponibile la procedura per la richiesta dei permessi di studio per l’anno solare 2020.
SCADENZA vedi AT di riferimento: 15 NOVEMBRE 2019 per la presentazione della domanda, da parte degli interessati, ai rispettivi Capi d’istituto.
I PERMESSI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE CON CONTRATTO A T.I. E A QUELLO A T.D. CON CONTRATTO STIPULATO FINO AL 30/06 O 31/08 O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.
Non possono pertanto fruire dei permessi I SUPPLENTI TEMPORANEI O CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO.
Coloro che conseguono la nomina successivamente alla data del 15 novembre, hanno facoltà di presentare domanda per la concessione dei permessi retribuiti entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del relativo contratto di lavoro.
Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line) dei corsi, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dalla scuola (o dal contratto regionale). In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta recentemente sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
IL NOSTRO ATENEO SODDISFA IN PIENO LE CONDIZIONI INDICATE DALLA FUNZIONE PUBBLICA
POICHE’ DOTATO DI UN SISTEMA SCORM DI TRACCIABILITA’ DELLE LEZIONI E DI COLLEGAMENTO.
I PERMESSI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE CON CONTRATTO A T.I. E A QUELLO A T.D. CON CONTRATTO STIPULATO FINO AL 30/06 O 31/08 O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.
Non possono pertanto fruire dei permessi I SUPPLENTI TEMPORANEI O CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO.
Coloro che conseguono la nomina successivamente alla data del 15 novembre, hanno facoltà di presentare domanda per la concessione dei permessi retribuiti entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del relativo contratto di lavoro.
Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line) dei corsi, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dalla scuola (o dal contratto regionale). In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta recentemente sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
IL NOSTRO ATENEO SODDISFA IN PIENO LE CONDIZIONI INDICATE DALLA FUNZIONE PUBBLICA
POICHE’ DOTATO DI UN SISTEMA SCORM DI TRACCIABILITA’ DELLE LEZIONI E DI COLLEGAMENTO.
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