Dal sito del Ministero del Lavoro si apprende che, in data 25 maggio 2017, con l’accordo in Conferenza Stato-Regione, sono state adottate le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013.
Tra le novità si segnala:
- l’ampliamento della platea dei soggetti promotori;
- la disciplina dei tirocini in mobilità interregionale;
- l’introduzione di nuovi criteri per la durata minima e di forme di premialità per i soggetti ospitanti che assumono tirocinanti.
Innanzitutto viene chiarito che le nuove linee guida non riguardano i tirocini i curriculari, che restano di competenze delle scuole e dei centri di formazione professionale. Per i tirocini extracurricolari in particolare:
Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti
E’ possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.
Restano invariati i limiti precedenti:
- un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato,
- 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e
- del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato,
Viene però introdotta una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento.
Nel confermare la durata massima di 12 mesi, viene anche introdotto un limite mimimo di due mesi, ridotta a un mese per attività stagionali e a due settimane nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro.
L’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta fissata a 300 euro lordi mensili fissata con le precedenti linee guida, con la precisazione che può essere erogata per intero solo ai tirocinanti presenti per il 70% del monte ore mensile.
Come noto il tirocinio extracurriculare richiede, per l’attivazione, una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante, cui va allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda.
Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi , la misura dell’indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del soggetto ospitante.
Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione, ma si aggiunge in casi gravi l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno.
Inoltre, la Conferenza ha espresso avviso favorevole all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:
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Riformulare l’articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:
“La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire“. -
Riformulare l’articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:“Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.”
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